Immagini
 

Statuto Associazione per il Parco Sud Milano

Approvato nell'Assemblea dell'Associazione che si è svolta il 1 luglio 2009

Preambolo
Dalla data della sua costituzione - 19 maggio 1985 (convegno "Per far vivere il Parco Sud), il "Comitato per il Parco Sud" sviluppò una diretta e multiforme opera di sollecitazione sul Consiglio Regionale della Regione Lombardia, concretizzatasi con l'approvazione della Legge Regionale n°41 del 25.05.85 "Integrazione e modifiche alla L.R. 86/83 in materia di aree regionali protette". Questa legge sancì l'inserimento dei parchi di cintura metropolitana nel regime delle aree protette. A seguito di tale approvazione nacque l'esigenza di trasformare il Comitato, da momento organizzativo e di coordinamento delle attività di numerose associazioni e cittadini, in Associazione per il Parco Sud Milano, con lo scopo prioritario di ottenere l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano. Lo sforzo e l'impegno di tutte le realtà ambientaliste interessate ha portato all'approvazione della legge istitutiva del Parco con la Legge Regionale n°24 del 24 aprile 1990, nonché della Legge Regionale n°14 del 18 aprile 1992. Successivamente l'Associazione ha parzialmente mutato il suo Statuto, introducendo tra gli altri scopi, la volontà di elaborare proposte di contenuto per il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, al fine di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare promossa dall'Associazione. Oggi, 1 luglio 2009, l'Associazione vuole darsi un nuovo Statuto più funzionale, mantenendo inalterato lo spirito delle indicazioni e dei propositi iniziali.

Art. 1
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
L’associazione ha sede a Binasco, presso la sede di Ambiente, Salute, Alimentazione di Binasco, via Roma 2.
L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art.2 - Scopi
L'Associazione persegue i seguenti scopi:

  • promuovere attività di ricerca, informazione, dibattito e formazione volta alla salvaguardia e valorizzazione del territorio della cintura verde metropolitana milanese, con particolare riferimento all'area del Parco Agricolo Sud Milano. A tal fine collabora con le Associazioni e interloquisce con le Amministrazioni Locali, gli Enti, i mezzi di comunicazione, ed in particolare con l'Ente Gestore del Parco;
  • promuovere e patrocinare manifestazioni scientifiche, culturali, turistiche, editoriali, dando il proprio apporto organizzativo e d'immagine;
  • elaborare, allo scopo di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare "PARCO SUD MILANO" presentata al Consiglio Regionale Lombardia il 29/01/1987, proposte di contenuto del P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento), delle quali promuove e controlla l'attuazione;
  • promuovere ogni iniziativa concreta che contribuisca alla reale vita del Parco anche oltre la sua mera attuazione legislativa;
  • promuovere la conoscenza, la valorizzazione e l'educazione alla fruibilità del patrimonio storico-architettonico-artistico-ambientale-naturalistico e le culture locali del Parco;
  • studiare ed elaborare iniziative atte ad ottimizzare le potenzialità produttive agricole, riconoscendo la centralità del tessuto agricolo nel Parco e favorendo lo sviluppo di tutte le forme di agricoltura più integrate con l'ambiente.

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate .

Art.3 - Soci : criteri di ammissione e di esclusione
Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione.
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e le persone giuridiche che ne facciano domanda.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed eguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a:

  • pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo
  • all'osservanza dello Statuto;
  • all'osservanza dell'eventuale regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali

Le quote sono intrasferibili.
L’esclusione del socio per gravi motivi , ai sensi dell’art. 24 del Cod. Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci recedenti od esclusi non possono riprendere i contributi  e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art.4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote associative
  • contributi degli aderenti
  • contributi dei privati
  • donazioni
  • entrate da attività commerciali e produttive marginali

Art.5 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:

  • L’assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Revisore dei Conti

Art.6 - Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione ed è straordinaria o ordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo con un preavviso ad ogni socio scritto (anche attraverso nuove forme di comunicazione) di almeno 10 giorni.
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 1° maggio.  

Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione per l'anno sociale
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
  • approva l'eventuale Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L'Assemblea straordinaria è convocata:

  • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In caso di impossibilità ad essere presente si può dare delega a un socio di fiducia (massima 3 deleghe per persona).

La tessera sociale dà diritto ad un voto. Le votazioni avvengono solitamente per alzata di mano; esse sono di norma a scrutinio segreto in occasione dell'elezione del Presidente e per tutte le delibere concernenti fatti personali; sono inoltre a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in un apposito libro verbale.

Art.7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti dall'Assemblea  dei  Soci, e dura in carica tre anni. Le funzioni dei singoli membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese vive preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, a richiesta, da 2 consiglieri. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o da un consigliere deciso da Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione di tutti i Soci.
Il Consiglio Direttivo deve:

  • nominare al proprio interno il Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e assegna eventuali altri compiti ai Consiglieri;
  • redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • 4 redigere i bilanci;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  • regolare la vita all'interno dell'Associazione e favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, per l’elevata rappresentatività della carica che coprono e per evitare che l’Associazione assuma connotazioni di parte, non possono:

  • ricoprire cariche politiche o amministrative;
  • avere rilevanti rapporti economici personali con l’Ente Parco.

Queste condizioni, come pure la reiterata mancanza non giustificata  alle riunioni del Consiglio Direttivo, determinano la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. L’elezione di un nuovo membro in sostituzione avverrà nel corso della successiva  assemblea.

Art.8 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni saranno affidate al Vice Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi , con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.
Il Presidente, con l’ausilio del Segretario e del Tesoriere, cura l’aggiornamento di tutti i documenti dell’Associazione.
Per il Presidente valgono le stesse norme di incompatibilità previste per i membri del Consiglio Direttivo. In caso di sua decadenza o dimissione, la carica viene rilevata dal Vice Presidente.

Art.9- Il Revisore Dei Conti
Il Revisore dei conti viene eletto dall'Assemblea anche fra i non Soci. La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito dell'Associazione. Egli controlla la corretta gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art.10 - Esercizi Sociali e Bilancio
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo e deve essere presentato all'Assemblea non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art.11- Scioglimento e Liquidazione.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dall'ART.6 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

Art.12 - Norme applicabili
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro Primo –Titolo secondo del Codice Civile nonché quelle previste del D.ls 4 dicembre 1997 n.460 .