Statuto

Associazione per il Parco Sud Milano Onlus

Preambolo

Dalla data della sua costituzione – 19 maggio 1985 (convegno Per far vivere il Parco Sud), il “Comitato per il Parco Sud” sviluppò una diretta e multiforme opera di sollecitazione sul Consiglio Regionale della Regione Lombardia, concretizzatasi con l’approvazione della Legge Regionale n°41 del 25.05.85 “Integrazione e modifiche alla L.R. 86/83 in materia di aree regionali protette”. Questa legge sancì l’inserimento dei parchi di cintura metropolitana nel regime delle aree protette. A seguito di tale approvazione nacque l’esigenza di trasformare il Comitato, da momento organizzativo e di coordinamento delle attività di numerose associazioni e cittadini, in Associazione per il Parco Sud Milano, con lo scopo prioritario di ottenere l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano. Lo sforzo e l’impegno di tutte le realtà ambientaliste interessate ha portato all’approvazione della legge istitutiva del Parco con la Legge Regionale n°24 del 24 aprile 1990, nonché della Legge Regionale n°14 del 18 aprile 1992. Successivamente l’Associazione ha parzialmente mutato il suo Statuto, introducendo tra gli altri scopi, la volontà di elaborare proposte di contenuto per il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, al fine di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare promossa dall’Associazione per il Parco Sud Milano. Il 9 luglio 2015, l’Associazione si è costituita in Associazione per il Parco Sud Milano Onlus. Il 12 dicembre 2019 si è modificata in Associazione per il Parco Sud Milano Ets (Ente del terzo settore) e si dotata di un nuovo Statuto più funzionale rispondente ai bisogni di operatività, mantenendo inalterato lo spirito delle indicazioni e dei propositi iniziali.

Art. 1

E’ costituita tra i comparenti tutti, in conformità alle Leggi vigenti in materia, un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs 4.12.1997 n°460, aconfessionale, apartitica, con contenuti e struttura democratici denominata Associazione per il Parco Sud Milano Onlus (a seguire Associazione).

LAssociazione ha sede a Binasco, via Roma 2, e ha durata illimitata.

Art.2

L’Associazione svolge la propria attività nei settori inerenti la salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Prevede:

– la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

– l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «ONLUS».

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  • attuare iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione del territorio della cintura verde metropolitana milanese, con particolare riferimento all’area del Parco Agricolo Sud Milano. A tal fine collabora con le Associazioni e interloquisce con le Amministrazioni Locali, gli Enti, i mezzi di comunicazione, ed in particolare con l’Ente Gestore del Parco;
    • promuovere manifestazioni culturali, di informazione e dibattito inerenti alla valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio, dando il proprio apporto organizzativo e d’immagine;
    • elaborare, allo scopo di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Parco Sud Milano” presentata al Consiglio Regionale Lombardia il 29/01/1987, proposte di contenuto del Piano Territoriale di Coordinamento, delle quali promuove e controlla l’attuazione;
    • promuovere ogni iniziativa concreta che contribuisca alla reale vita del Parco anche oltre la sua mera attuazione legislativa;
    • promuovere la conoscenza, la valorizzazione e l’educazione alla fruibilità del patrimonio storico-architettonico-artistico-ambientale-naturalistico e le culture locali del Parco;
    • studiare ed elaborare iniziative atte ad ottimizzare le potenzialità produttive agricole, riconoscendo la centralità del tessuto agricolo nel Parco e favorendo lo sviluppo di tutte le forme di agricoltura più integrate con l’ambiente.

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto a esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art.3

Soci –criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche di maggiore età, le Associazioni e le persone giuridiche che ne facciano domanda.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed eguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a:

  • pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo;
  • all’osservanza dello Statuto;
  • all’osservanza dell’eventuale regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali.

L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili.

L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Cod. Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita.

Art.4

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote associative
  • contributi degli aderenti
  • contribuzioni dei privati
  • entrate da attività commerciali e produttive marginali
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni.

Art.5

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Revisore dei Conti

Art.6

Assemblea

L’assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con un preavviso ad ogni socio scritto (anche attraverso forme di comunicazione elettronica) di almeno 10 giorni. L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno 1/10 degli associati.

All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

  • le linee generali del programma di attività dell’Associazione per l’anno sociale
  • il bilancio dell’esercizio sociale;

L’assemblea delibera inoltre in merito:

  • alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • alla nomina del revisore;
  • ad altri argomenti che siano posti all’ordine del giorno.

L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuna dei soci, o per posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in un apposito libro verbale.

Art.7

Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o, a richiesta, da 2 consiglieri. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d’età. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione di tutti i Soci. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica e il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carico fino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i propri poteri stessi al presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

I membri del Consiglio Direttivo, per l’elevata rappresentatività della carica che coprono e per evitare che l’associazione assuma connotazioni di parte, non possono:

  • ricoprire cariche politiche o amministrative;
  • avere rilevanti rapporti economici personali con l’Ente Parco Agricolo Sud Milano.

Art.8

Presidente

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni saranno affidate al Vice Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi , con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Il Presidente, con l’ausilio del Segretario e del Tesoriere, cura l’aggiornamento e la tenuta dei libri soci, del libro verbali delle assemblee e del libro verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto a chiederne, a loro spese, estratti. Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro soci, vidimati, delegando tali compiti a uno dei suoi membri.

Per il Presidente valgono le stesse norme di incompatibilità previste per i membri del Consiglio Direttivo. In caso di sua decadenza o dimissione, la carica è rilevata protempore, dal Vice Presidente, fino all’indizione del successivo Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Revisore Dei Conti

Il Revisore dei conti viene eletto dall’Assemblea anche fra i non Soci. La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra nell’ambito dell’associazione. Egli esercita la funzione di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

Art.10

Esercizi Sociali e Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre i bilanci dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei 15 giorni che precedono l’assemblea che lo approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.11

Scioglimento e Liquidazione.

L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni. Ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.12

Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro Primo –Titolo secondo del Codice Civile nonché quelle previste del D.ls 4 dicembre 1997 n.460 modifiche.

NUOVO STATUTO PARCO SUD

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *